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    Pubblicazione ai sensi dell’Art. 5, c. 1, c. 4 d.lgs. n. 33/2013

    1.  L’obbligo  previsto  dalla  normativa  vigente  in  capo   alle  pubbliche amministrazioni di  pubblicare  documenti,  informazioni  o  dati comporta il diritto di chiunque di richiedere  i  medesimi,  nei  casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

    4. Nei casi di ritardo  o  mancata  risposta  il  richiedente  puo’ ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui  all’articolo  2, comma  9-bis  della  legge  7  agosto  1990, n.  241,  e  successive modificazioni,  che,  verificata  la  sussistenza   dell’obbligo   di pubblicazione, nei  termini  di  cui  al  comma  9-ter  del  medesimo articolo, provvede ai sensi del  c. 3.